La pratica funeraria della cremazione va sempre più sostituendo le tradizionali ed ordinarie pratiche dell’inumazione e della tumulazione. La nostra azienda fornisce questo servizio nel rispetto delle varie fonti normative. Per questo motivo si vuole fornire qualche informazione utile relativamente alla procedura e alle pratiche ad essa connesse come regolate dalle norme statali e regionali. La cremazione inoltre comporta il deposito e la conservazione dei resti del cadavere in un contenitore chiamato dagli antichi urna cineraria. L’offerta di urne nel mercato è molto ampia: la nostra azienda tuttavia è in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di ciascuno con urne dalle varie tipologie, forme e materiali.
Cos’è la cremazione
Sotto il lato meramente materiale e pratico la cremazione è il procedimento con cui il cadavere viene ridotto in piccoli frammenti ossei e successivamente in cenere. Preme specificare che ciò che viene destinato alla cremazione è il feretro e dunque il cadavere sigillato nella cassa mortuaria. La cremazione avviene mediante un forno crematorio collocato presso il cimitero e soggetto a sorveglianza da parte del sindaco.
Si tratta di una pratica molto antica che è stata adottata da molte civiltà europee ed extraeuropee in epoche remote per fare ingresso in Italia ai tempi dell’età del bronzo. Fu tuttavia nel tempo poco praticata in quanto meno preferita a quella introdotta dal cristianesimo della sepoltura.
La pratica della cremazione in Italia è regolata da una serie di fonti normative. Si andrà a fare dei cenni al proposito sul D.P.R. 285/1990, alla legge 130/2001 che fornisce disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri a livello nazione ed infine ad alcune norme regionali e comunali. In particolare per quanto riguarda il comune di Padova.
L’autorizzazione alla cremazione
Anzitutto la cremazione dev’essere autorizzata. A stabilirlo è l’articolo 79 del D.P.R. 285/1990 secondo cui “La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi”.
Tale autorizzazione consiste in un procedimento amministrativo organizzato per fasi. In particolare è necessario individuare il soggetto che ha espresso la volontà di scegliere la pratica funeraria della cremazione. Si può trattare del defunto oppure dei suoi familiari. Quando l’espressione della volontà proviene dal defunto di solito assume la forma di una disposizione testamentaria oppure si manifesta con l’iscrizione ad una associazione riconosciuta ed avente tra i propri fini quello della cremazione. La richiesta dell’autorizzazione richiede la produzione di una copia autentica del testamento.
Requisito essenziale per ottenere l’autorizzazione, oltre all’espressione della volontà, è il rilascio di un certificato medico con cui viene esclusa la possibilità che la morte del defunto derivi da un reato.
Le ceneri
Una volta compiuta la cremazione le ceneri possono alternativamente:
- Essere conservate in un’urna cineraria e tenute presso un loculo cimiteriale o presso la propria abitazione;
- Venire disperse in apposite aree cimiteriali o in natura.
Alle origini della pratica della cremazione era fatto divieto in Italia disperdere le ceneri del defunto. È tuttavia intervenuta a regolare la materia la legge 130/2001 la quale ha modificato l’articolo 411 del codice penale aggiungendo in particolare che “Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto”.
In seguito tale normativa si occupa di definire chi autorizza la dispersione delle ceneri, dove possono essere disperse e chi può farlo. In primo luogo l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso. La dispersione può avvenire:
- unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private;
- se in aree private all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- non nei centri abitati. È in questo caso vietata;
- in mare, nei laghi e nei fiumi ma solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Infine le ceneri possono essere disperse dal coniuge, da un familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o da un rappresentante legale dell’associazione cui il defunto era iscritto.
Per completezza, tale normativa dev’essere integrata con quella prevista da ciascuna regione o comune.
Il regolamento del Comune di Padova sulla cremazione
La normativa italiana in materia di cremazione proviene da varie fonti normative fra cui quelle degli enti più vicini al cittadino. Il Comune di Padova infatti ha emanato nel 2011 un regolamento sui servizi cimiteriali (n. 6 del 25 gennaio) con cui si è occupato anche della cremazione e della destinazione delle ceneri. In particolare prevede dettagliatamente:
- come deve avvenire la cremazione ovvero l’adozione di protocolli per le varie fasi del processo;
- le caratteristiche del feretro secondo delle linee guida igienico sanitarie;
- le caratteristiche dell’urna cineraria di cui si parlerà a breve;
- la tenuta dell’urna e la dispersione delle ceneri.
L’urna cineraria
Senza entrare troppo in dettagli tecnici ci si limita a riportare alcuni requisiti dettati dal regolamento del Comune di Padova sull’urna cineraria. In particolare l’articolo 50 del regolamento stabilisce al primo periodo che: “I frammenti ossei calcificati derivanti dal processo di cremazione, dopo eventuale frantumazione e riduzione in cenere con mezzi meccanici, saranno raccolti in un’urna, fornita dai familiari o in mancanza dall’amministrazione comunale, realizzata in materiale infrangibile e chiusa ermeticamente”.
Specifica inoltre che l’urna deve essere di dimensioni adeguate al contenimento di tutti i resti e le ceneri risultanti dalla cremazione.
La scelta dell’urna cineraria dunque deve rispettare determinati requisiti soprattutto per quanto riguarda il materiale che dev’essere infrangibile. Si può procedere alla tenuta dell’urna presso il cimitero anche mediante inumazione o tumulazione. Nel primo caso il materiale di cui è composta dovrà essere biodegradabile.
Un dato molto importante è che l’urna deve indicare le generalità del defunto a fini identificativi. Ciò è prescritto non solo a livello regionale ma anche dal D.P.R. 285/1990 il quale stabilisce che “Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.”
L’urna in ogni caso, una volta rispettati i requisiti previsti dalla legge, è personalizzabile: l’allestimento presso la nostra azienda può offrire degli spunti oltre che rendervi informati sulle tipologie più utilizzate.

